Categorie
articoli e novità

SRL – diritto dei soci di convocare l’assemblea

Qualsiasi socio di SRL che detenga almeno un terzo del capitale sociale è abilitato a convocare l’assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione, non essendo tale requisito richiesto dall’art. 2479 c.c. a differenza della fattispecie di cui all’art. 2367 c.c. dettato per la società per azioni.

Il Tribunale di Milano, Sez. XV, con la sentenza del 3 aprile 2020, n. 2253/2020 conferma il suo orientamento in tema di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di srl.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Sezione specializzata – si legge nella sentenza – che il disposto del primo e del quarto comma dell’art. 2479 c.c. abilitano qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare un’assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti.

Tale legittimazione sussiste anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione di assemblea e consente ai soci di procedere a detta convocazione direttamente e immediatamente.

Questo orientamento è stato avallato anche dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Ia Civ., Sentenza n. 10821 del 25 maggio 2016) ed è considerato ormai consolidato dalla Sezione Specializzata di codesto Tribunale.

Con detta sentenza, infatti, la Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di inerzia dell’organo di gestione, il socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale ha il potere di convocare direttamente l’assemblea dei soci.

La Corte di Cassazione ha dunque abilitato il socio detentore del quorum a convocare l’assemblea in un caso di inerzia astratta e potenziale dell’amministratore, senza perciò condizionare quel potere ad un’inerzia effettiva, condizione del resto non prevista dal disposto dell’art. 2479 commi 1 e 4 Cod.Civ.

Categorie
articoli e novità

Trasferimento della Sede all’estero

La cancellazione dal Registro delle imprese non ha effetto estintivo – Ordinanza della Cassazione

La cancellazione dal Registro delle imprese di una società a seguito del suo trasferimento all’estero, non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 c.c., sicchè nell’ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente.

Si tratta dunque di un principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.16775 depositata il 6 agosto 2020, nella quale viene anche precisato che l’effetto estintivo della cancellazione del Registro delle imprese si ha solamente a seguito di una procedura di liquidazione e comunque della cessazione dell’attività d’impresa.

Non rientra dunque in tale ambito il caso in cui detta cancellazione venga effettuata per il trasferimento all’estero della sede sociale. In tale ipotesi la società rimane titolare delle obbligazioni tributarie e mantiene anche la capacità processuale.

Categorie
articoli e novità

Commercio Ambulante

Rinnovo automatico dei posteggi per altri dodici anni

Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni.

E’ quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 181, introdotti dalla L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità che dovranno essere stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda (sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea), previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ed ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

Al fine di garantire la tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Categorie
articoli e novità

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Rinnovo delle iscrizioni per la categoria 2-bis – Trasporto dei propri rifiuti

Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato reso noto che a tutte le imprese iscritte per la CATEGORIA 2-BIS – trattandosi di iscrizione di durata decennale – il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010.

Si tratta dei:

  • a) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (senza limiti quantitativi)
  • b) produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (con limite di 30 Kg/litri al giorno)

In sintesi, si tratta di imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e i propri rifiuti pericolosi fino al 30 Kg/litri al giorno.

Pertanto, tutte le imprese coinvolte (circa 25mila) sono invitate a verificare la validità della propria iscrizione, tenendo presente che per continuare a operare sarà necessario presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” dell’Area riservata sul sito web dell’Albo Nazionale.

Considerato che la domanda di rinnovo, come previsto dall’art. 22 comma 2 del D.M. n. 120/2014,  può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, è quindi possibile già da ora provvedere alla presentazione della domanda rinnovo.

Le imprese sono invitate per non incorrere in periodi di scopertura autorizzativa e in ritardi e sanzioni, ad attivarsi per tempo e comunque non oltre il 30 settembre.

Prima dell’invio della domanda di rinnovo si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Categorie
articoli e novità

Svolgimento delle assemblee di società

D.L. n. 104/2020

L’articolo 71 al comma 1 torna sull’argomento delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società, stabilendo che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici – convocate entro il 15 ottobre 2020 – continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Riassumendo:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 secondo comma e 2478 bis del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

2. A Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società cooperative e Mutue Assicuratrici, è consentita l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Le medesime società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370 quarto comma, 2479 bis quarto comma, e 2538 sesto comma Codice civile.

La disposizione precisa inoltre che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

3. Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 quarto comma del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Alle società con azioni quotate è consentito ricorrere all’istituto del rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135 novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in deroga all’art. 135 undecies comma 4 del medesimo decreto.

Categorie
articoli e novità

Modifica dell’amministratore di società di capitali che amministra una società di persone

procedure da seguire

Il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta d’iscrizione della variazione della persona fisica quale legale rappresentante di una srls che amministra una snc.

Il provvedimento è di particolare interesse, soffermandosi sul tema dell’amministrazione di una società di persone da parte di una società di capitali.

Ritiene il Giudice del Registro delle Imprese che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore : il primo può individuarsi anche con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore.

La relativa designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, è in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore, con un adempimento delle formalità pubblicitarie nel Registro delle Imprese anche della designazione del rappresentante persona fisica.

Così si è espresso l’ufficio del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto del 1° giugno 2020.

E’ ormai pacifico che può essere nominato amministratore di una società di persone anche una persona giuridica la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.

Sull’argomento era anche intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 100, sancendo che, dal punto di vista sistematico, la configurabilità di un amministratore persona giuridica di un altro ente collettivo è espressamente o implicitamente sancita nel nostro ordinamento nei confronti di diverse tipologie di enti collettivi, anche di natura societaria, quali:

  • il gruppo europeo di interesse economico (art. 5 del D.Lgs. n. 240/1991)
  • le società di persone, in virtù del combinato disposto degli artt. 2361 comma 2° C.C., e 111-duodecies disp. att. c.c.
  • la Società Europea (art. 47.1 Regolamento UE n. 2157/2001).

Una volta affermata la legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina dell’amministratore persona giuridica, va individuata la disciplina applicabile.

Secondo il Consiglio Notarile dalle norme ora citate emergono chiaramente i seguenti principi, applicabili in via analogica anche agli amministratori persone giuridiche di società di capitali e di società di persone:

  • la necessità della designazione di un rappresentante persona fisica, che esercita le funzioni di amministrazione. A tal riguardo va precisato che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore. Nello stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione debba riferirsi ad una persona appartenente all’organizzazione in senso lato dell’ente persona giuridica, rientrando cioè nel concetto degli ausiliari dell’imprenditore, attraverso i quali può essere svolta l’attività d’impresa della persona giuridica amministratore. Va altresì sottolineato che entrambe le norme citate impongono chiaramente che la designazione abbia ad oggetto una sola persona fisica e che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia liberamente modificabile da quest’ultima in qualsiasi momento, senza che ciò debba passare da una decisione o deliberazione della società amministrata.
  • L’assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell’amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore. In questo modo si evita che l’istituto dell’amministratore persona giuridica finisca col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori.
  • L’applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica, e conseguentemente l’applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali. Al riguardo si può osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di quest’ultima che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata. Di conseguenza, ai fini dell’iscrizione della nomina e della designazione, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi:
    • l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia dell’accettazione che della designazione;
    • venga prima assunta la deliberazione di nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata, e poi intervenga l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica.

Se l’amministratore persona giuridica è una società o un ente di diritto italiano, è plausibile pensare che entrambe le deliberazioni – quella dell’assemblea della società amministrata (nomina) e quella dell’organo amministrativo dell’amministratore persona giuridica (designazione della persona fisica) – siano depositate per l’iscrizione nel Registro delle imprese (anche con un’unica domanda) nelle consuete forme (ossia per estratto autentico).

Se invece l’amministratore persona giuridica è una società straniera, si deve ritenere che l’atto di designazione della persona fisica, anch’esso da depositarsi in forma di estratto autentico o di scrittura privata autenticata, debba rispettare le norme previste per l’efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o apostille, salvi i casi di diretta efficacia dell’atto notarile estero, nonchè deposito in atti di notaio ai sensi dell’art. 106 legge not.).

Categorie
articoli e novità

Concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche

 L. N. 77/2020 

I commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 181 introdotti dalla legge di conversione, dispongono che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di dodici anni.

Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda – sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ed ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).

Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).

Si ricorda che l’articolo 1 comma 1180 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere al 1° gennaio 2018, con l’esplicito fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

Si ricorda inoltre, che l’articolo 1 comma 686 della L. n. 145/2019 (legge di bilancio 2019):

– ha escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva cd. Bolkestein n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ;

– ha abrogato nel D.Lgs. n. 59/2010 l’articolo 70, concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed è intervento sull’articolo 16 dello stesso decreto, il quale ai commi 1-4 individua i criteri e le fattispecie nelle quali è obbligatorio il ricorso ad una procedura di selezione tra i diversi candidati potenziali all’esercizio di attività, in regime autorizzatorio, incluse nell’ambito di applicazione del decreto stesso.

Con quanto disposto dal nuovo comma 4-bis è stata esplicitamente esclusa l’applicazione di tali criteri di selezione al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Categorie
articoli e novità

Nuova proroga del termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle cooperative e SRL

L. N. 77/2020

L’articolo 51-bis, introdotto dalla legge di conversione, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al Codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Scopo esplicito delle norme in esame è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa.

A tal fine viene modificato l’articolo 379 comma 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Dunque, la legge di conversione n. 77/2020 del D.L. n. 24/2020 ha prorogato nuovamente il termine previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e società cooperative che superino i nuovi parametri previsti dall’art. 2477 C.C..

Si tratta delle società a responsabilità limitata che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Queste società avrebbero dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore, apportando le conseguenti modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, inizialmente entro il 16 dicembre 2019. Questo termine è stato successivamente prorogato dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. Decreto milleproroghe) che ha consentito che le nomine potessero essere effettuate entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Da ultimo l’art. 51-bis inserito in sede di conversione, ha modificato l’art. 379 del Codice della crisi, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore debba avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.

Di conseguenza, la società dovrà verificare il superamento dei parametri di bilancio (previsti dall’art. 2477 c.c.) con riferimento agli esercizi 2020 e 2021.

Categorie
articoli e novità

REDAZIONE DEL BILANCIO

L. N. 77/2020Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione

L’articolo 38-quater indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 (comma 1) sia a quelli dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (comma 2).

In particolare, il comma 1 dispone che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis primo comma numero 1) del Codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427 comma 1 n. 1 C.C.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonchè alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Inoltre, è previsto che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter comma 1 n. 1 C.C. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.

Categorie
articoli e novità

Misure a favore degli aumenti di capitale Quorum ridotto fino al 31 dicembre 2020

D.L. N. 76/2020

L’articolo 44 prevede un pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società, quotate e non quotate.

Alcune delle nuove norme saranno “a regime”, altre “transitorie” e dunque valevoli fino al 31 dicembre 2020.

Tre i punti essenziali.

  • Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’art. 2368 comma 2 secondo periodo e dall’art. 2369 commi 3 e 7 del Codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
    • a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.;
    • b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 quarto comma secondo periodo, del Codice civile, come modificato dal presente articolo;
    • c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile.

Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

  • Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441 quarto comma secondo periodo del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
  • Sono introdotte modificazioni all’art. 2441 del Codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 2441 del Codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:
  1. l’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza mediante deposito presso la sede della società.
  2. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o in mancanza dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.
  3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.
  4. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
  5. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore no-minale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del nu-mero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.