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Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’albo degli enti cooperativi

D.L. N. 76/2020

L’articolo 40 detta disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle enti cooperativi.

Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, dall’art. 2490 ultimo comma del Codice civile, nonchè ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore.

Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (comma 1).

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  • il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
  • l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (comma 2).

Il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle Imprese (comma 3), e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge (comma 4).

A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle Imprese.

In caso contrario, decorso il termine il Conservatore verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo (comma 5).

Ogni determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (comma 6).

Contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese (comma 7).

Le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel Registro delle Imprese con comunicazione unica d’ufficio, al fine della trasmissione immediata ad Agenzia delle Entrate lNPS ed lNAIL, ed agli altri enti collegati (comma 8).

Con il comma 9 viene disposta la modifica del comma 16 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel quale si stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti ai commi 2 e 5 o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, la start-up innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle Imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Analogamente, viene disposta la modifica del comma 7 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, nel quale si stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, le PMI innovative vengono cancellate dalla sezione speciale del Registro delle Imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

In entrambi i casi è comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’articolo 2189 comma 3 del Codice civile (comma 10).

È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

A tal fine viene modificato l’articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, con l’aggiunta del seguente comma: “Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi anche in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti” (comma 11).

Allo stato attuale, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle Imprese, pubblicato preventivamente sulla Gazzetta Ufficiale.

Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Con una modifica all’articolo 5 della L. n. 400 del 17 luglio 1975, mediante l’aggiunta del comma 1-bis, si dispone inoltre che l’autorità di vigilanza dovrà trasmettere il decreto di cancellazione all’indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio, che provvede senza indugio alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate (comma 12).

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Disposizioni per favorire l’utilizzo della PEC nei rapporti tra Amministrazione imprese e professionisti Adempimenti presso il Registro delle imprese

D.L. N. 76/2020

L’articolo 37 introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti.

Nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del “proprio indirizzo di posta elettronica certificata” ma del “proprio domicilio digitale”.

Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi.

Introdotte sanzioni pesanti a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.

Nel dettaglio, l’articolo 37 apporta modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, stabilendo :

  • le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1 comma 1 lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e non più il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
  • entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese già costituite in forma societaria dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria
  • l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale
  • fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile in misura raddoppiata. L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza (comma 6-bis).
  • il Conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo chiede alla società di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile (comma 6-ter).
  • i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1 comma 1,lettera n -ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (comma 7).
  • il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro trenta giorn, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (comma 7-bis)

La sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, stabilisce che l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato all’ufficio del Registro delle Imprese competente il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.

Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese.

Il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese.

Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.

L’ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.

I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.

L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

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ALBO GESTORI AMBIENTALI

Sospensione / Cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione – Indicazioni dal Comitato nazionale

Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 del Comitato Nazionale Gestori.

L’articolo 113 comma 1 lettera d) del D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo.

Pertanto per l’anno in corso – decorso il termine del 30 giugno 2020 – le Sezioni regionali, in deroga alle disposizioni di cui alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, sono tenute ad osservare la seguente tempistica :

  • devono deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificare a mezzo posta elettronica certificata all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, devono provvedere mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre, riportando il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’art. 21-bis della Legge 241/1990.
  • nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. n. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali devono provvedere a deliberare la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera f) del D.M. n. 120/2014 entro il 31 luglio e a notificare, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali dovranno provvedere mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre.

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SEDE SECONDARIA DI SOCIETA’ ESTERA

Iscrizione d’ufficio della cancellazione quando non più operativa

Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l’iscrizione del Registro delle imprese così come la cancellazione quando detta sede secondaria dovesse risultare chiusa o inesistente.

In mancanza di risposta da parte dell’imprenditore all’avviso trasmesso dall’ufficio del Registro all’indirizzo PEC dichiarato al momento dell’iscrizione, il giudice del registro può disporre d’ufficio ex art. 2190 c.c. la cancellazione della predetta sede.

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DIRITTO ANNUALE 2020

Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2020

Con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 è stato stabilito il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi per i contribuenti ISA e forfettari.

La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020.

Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2020 in scadenza al 30 giugno 2020, hanno tempo fino al 20 luglio 2020 senza incorrere in alcuna sanzione.

Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.

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STARTUP E PMI INNOVATIVE

Le novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 – Prot. 147301 diretta alle Camere di Commercio, ha illustrato le novità introdotte dall’articolo 38 comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia, e degli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al registro delle imprese.

La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, dove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che, “la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

Per quanto di competenza, il Ministero osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione) non dà diritto alle stesse:

  • di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all’art. 18 della Legge n. 580/1993
  • di accedere alle agevolazioni fiscali, che attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 per le start-up innovative, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 per le PMI innovative, ed agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, alla data attuale in corso di conversione

Ne consegue che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, e quindi all’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art. 18 Legge 580/93 fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione.

Decorso tale termine sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.

Lo stesso comma 5 stabilisce inoltre che gli “eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi”.

La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese comporta quindi che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

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GESTIONE RIFIUTI

chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 103 commi 1 e 2 Legge 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2020 avente oggetto “Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18” ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla validità delle iscrizioni all’Albo.

L’articolo 103 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e dunque fino al 29 ottobre 2020.

Tuttavia, precisa il Comitato, per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

  • rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni
  • prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 29 ottobre 2020
  • comunicare le variazioni dell’iscrizione

Le direttive di cui alla presente sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 4 del 23 marzo 2020.

Infine, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha disposto, in via cautelativa, di rinviare le sedute relative alle verifiche di idoneità per responsabili tecnici programmate tra il 25 febbraio 2020 e il 15 luglio 2020. Le nuove date e le modalità di partecipazione per il recupero delle verifiche verranno comunicate attraverso il sito dell’AGEST

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OPERATORI E IMPRESE FORESTALI

Definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori e per l’iscrizione negli Albi regionali

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020 due decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entrambi datati 29 aprile 2020, recanti la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese forestali.

Per impresa forestale – secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 lett. q) del D.Lgs. n. 34/2018 – si intende l’impresa iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10 comma 2.

Le Regioni al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonchè nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, ed al fine di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sono tenute ad istituire elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati.

Tali elenchi o albi sono articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

1) Con il primo decreto, emanato in attuazione dell’art. 10 commi 7 e 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), vengono definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale. Tali criteri sono individuati:

a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, ed ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015

b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle Regioni e dalle Province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza).

2) Con il secondo decreto, emanato in attuazione dell’art. 10 comma 8 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34, sono definiti i criteri minimi nazionali richiesti per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.

All’articolo 2, comma 1, del decreto vengono fissati i criteri minimi in base ai quali le imprese forestali che in forma singola e associata eseguono lavori o forniscono servizi forestali, possono procedere all’iscrizione agli albi regionali.

Alle Regioni spetta il compito di disciplinare le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento degli albi, nonchè per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali già iscritte.

All’articolo 4 del decreto in commento si ricorda che qualora le Regioni non provvedano ad adeguare le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi già costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 1782, che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

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Misure per il rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

D.L. 34/2020

L’articolo 38 detta misure per il “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”.

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative. L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2). Vengono previste risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione – si legge nella Relazione illustrativa – anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”.

E’ pertanto necessaria – si legge ancora nella Relazione – un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Il comma 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Tale previsione – si legge nella Relazione illustrativa – è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle start-up.

Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 7 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il comma 8 prevede la medesima detrazione d’imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative.

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BILANCI 2020

Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 20 marzo 2020 – Importi invariati rispetto al 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 20 marzo 2020 (decreto OIC 2020), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Il decreto, che riguarda il finanziamento per l’anno 2020 dell’Organismo italiano di contabilità (OIC), è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 1° aprile 2020 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La maggiorazione, anche per l’anno 2019, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).

Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.