autoriparazione

L’attività di autoriparazione, o manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (Legge 122/92) è soggetta alla presentazione di una SCIA al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani.

Rientrano in essa tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli a motore, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.

Non vi rientrano le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione del filtro dell’aria e dell’olio lubrificante, e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

Si distingue in :

  • meccatronica (sostituisce meccanica-motoristica-elettrauto)
  • carrozzeria
  • gommista

Può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.

I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa.

Requisiti morali e personali :

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall’art. 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92
  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia
  • non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva

Requisiti professionali (uno tra quelli elencati) :

  • aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all’attività);
  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno 1 anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5;
  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività;
  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad 1 anno prima del 14/12/1994.

Il responsabile tecnico deve ricoprire una tra le seguenti figure :

  • titolare di una impresa individuale
  • socio/amministratore di società
  • dipendente dell’impresa
  • familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare della ditta individuale

Non si può ricoprire la carica di responsabile tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa.

Nel caso in cui il responsabile tecnico sia dipendente dell’impresa, è necessario allegare la comunicazione obbligatoria effettuata al centro per l’impiego – c.d. modello UNILAV – con l’attestazione dell’avvenuta trasmissione.

Le imprese che alla data del 05/01/2013 erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

Le imprese che alla data 05/01/2013 erano già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività fino al 05/01/2023.

I nati prima del 5/1/1958 possono invece proseguire l’attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

Entro il 5/1/2023 i preposti di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali, devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l’attività di “meccatronica”.

A decorrere dalle istanze trasmesse in data 2 maggio 2016, il Registro delle Imprese di Roma e l’Albo delle Imprese Artigiane non rilasciano più abilitazioni parziali alla sola “meccanica e motoristica” od all’attività di “elettrauto” per le imprese che non possiedono tutti i requisiti per lo svolgimento dell’attività di “meccatronica”.

Costo : preventivo su richiesta

Riferimenti : http://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Impresa_internazionalizzazione/legge-5-febbraio-1992-n-122.pdf

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