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OPERATORI E IMPRESE FORESTALI

Definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori e per l’iscrizione negli Albi regionali

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020 due decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entrambi datati 29 aprile 2020, recanti la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese forestali.

Per impresa forestale – secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 lett. q) del D.Lgs. n. 34/2018 – si intende l’impresa iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10 comma 2.

Le Regioni al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonchè nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, ed al fine di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sono tenute ad istituire elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati.

Tali elenchi o albi sono articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

1) Con il primo decreto, emanato in attuazione dell’art. 10 commi 7 e 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), vengono definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale. Tali criteri sono individuati:

a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, ed ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015

b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle Regioni e dalle Province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza).

2) Con il secondo decreto, emanato in attuazione dell’art. 10 comma 8 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34, sono definiti i criteri minimi nazionali richiesti per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.

All’articolo 2, comma 1, del decreto vengono fissati i criteri minimi in base ai quali le imprese forestali che in forma singola e associata eseguono lavori o forniscono servizi forestali, possono procedere all’iscrizione agli albi regionali.

Alle Regioni spetta il compito di disciplinare le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento degli albi, nonchè per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali già iscritte.

All’articolo 4 del decreto in commento si ricorda che qualora le Regioni non provvedano ad adeguare le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi già costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 1782, che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

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