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Start-Up Innovative costituite digitalmente

prevista sanatoria

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 che ha ritenuto illegittimo il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, era necessario intervenire per trovare una soluzione per tutte quelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, redatte secondo le disposizioni dettate dal citato decreto.
Con l’articolo 39-septies rubricato “Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative”, inserito nell’iter di conversione del D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ed approvato dalla Camera dei Deputati in data 23 luglio 2021, è stata prevista una sanatoria.
In particolare il comma 1 dell’art. 39-septies stabilisce che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative :

  • costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata,
  • depositati presso l’ufficio del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico

restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Con il comma 2 dello stesso articolo si specifica che fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui si tratta, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del Codice civile ossia :

  • le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis C.C.,
  • il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436 C.C..

Con il comma 3 dello stesso articolo si precisa che il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla
lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (da 600,00 a 4.000,00 euro).

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