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2023/10 – Deposito Bilanci

Pubblicato il Manuale Operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci al Registro delle Imprese per il 2023.

Testo disponibile al link : https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-03/Guida%20Nazionale%20Unioncamere%20Bilanci-270223-1%20%281%29.pdf

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2023/9 – Titolare Effettivo

Con lo Studio n. 1/2023 B la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento dal titolo La ricerca del titolare effettivo con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana ricerca del Titolare Effettivo.

Nello studio sono stati approfonditi i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte.

E’ stato analizzato inoltre il concetto di titolare effettivo di persona fisica e si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli Enti.
A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore (così come anche da quello europeo) della proprietà e del controllo (con esposizione delle diverse tesi applicative che si contrappongono sul punto) e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’Ente.
Particolare attenzione è stata riservata alle persone giuridiche private, alle società di persone (lasciate un po’ in secondo piano dal legislatore) e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.

L’analisi ha rilevato come troppe siano ancora le questioni aperte perché si possa giungere a considerazioni definitive su ogni tematica affrontata.
Il registro dei Titolari effettivi non è stato infatti concepito come registro
autonomo, ma come aggiunta di due sottosezioni al Registro delle Imprese:

– la prima, denominata sezione autonoma, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni e cooperative) e delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000);

– la seconda, indicata come sezione speciale, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana.

Per la piena operatività del Registro dei Titolari Effettivi bisognerà quindi ancora attendere l’emanazione di ben quattro diversi provvedimenti.

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2023/8 – Attività di autoriparazione

Attività di autoriparazione : prorogato da dieci a undici anni il termine di cui all’articolo 3 comma 2 della legge n. 224/2012.
Al fine di inquadrare la portata della proroga stabilita dalla disposizione in commento, si ricorda che la legge n. 224 del 2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha apportato modifiche agli articoli 1 e 3, della L. 122/1992 sulla disciplina dell’attività di autoriparazione, eliminando le sezioni Meccanica/Motoristica ed Elettrauto sostituendole con la sezione Meccatronica.
A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di meccatronica.
Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle Imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023.
La disposizione in esame, proroga da dieci ad undici anni il periodo per lo svolgimento delle suddette attività.

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2023/7 – Assemblee di Società ed Enti


Prorogata la possibilità di procedere con modalità online per le assemblee di Società, Associazioni e Fondazioni, anche in assenza di una clausola statutaria, fino al 31 luglio 2023. L. N.14/2023.

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2023/6 – Registrazione di atti per soggetti privi di codice fiscale

Nella richiesta di registrazione di atti privati non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario nel caso in cui questi non sia residente in Italia e ne sia privo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.5/E del 14 Febbraio 2023.

L’art. 6 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 605/1973 prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o, in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediate dell’atto.


Il comma 2 dello stesso articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:

  • per le persone fisiche : il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche : la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale.

Dunque, nella richiesta di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.

La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69 anziché il modello RLI.

Il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca.

Anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga) dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione.

Il pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

Queste modalità sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.

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2023/5 – Variazione diritti di segreteria pratiche di bilancio

Il 20/2/2023, a seguito della variazione del contributo al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità nei diritti di segreteria, l’importo dei diritti delle pratiche di bilancio delle società in DIRE è stato variato da 62,00 € a 62,30 € per le società, e da 32,00 € a 32,30 € per le cooperative sociali.

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2023/4 – Tentativo di phishing : mail da Agenzia delle Entrate

Circola un nuovo tentativo di phishing con finte mail da Agenzia delle Entrate, contenenti false disposizioni che sembrano provenire dall’amministrazione finanziaria. L’oggetto dei finti messaggi è Commissione vigilanza sul registro tributario o sull’anagrafica tributaria.

Nel testo della mail il destinatario è avvisato dell’esistenza di incongruenze nei dati delle liquidazioni Iva 2023. A seguire viene fornito un link da cui scaricare i documenti per conoscere i dettagli della presunta anomalia.
L’Agenzia segnala che nei messaggi analizzati sono evidenti i tipici errori dei tentativi di phishing, a partire dall’indirizzo del mittente, all’avviso generico di incongruenza nelle liquidazioni periodiche senza la necessaria indicazione del trimestre di riferimento.

L’Agenzia ribadisce la propria estraneità al nuovo tranello, disconosce con
decisione le comunicazioni e i documenti recapitati, mai emessi dalle sue strutture, ed invita a non aprire tali mail. https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/ulteriori-tentativi-phishing-lagenzia-invita-non-aprire-mail

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2023/3 – LA PEC EUROPEA

La PEC EUROPEA, anche detta REM (Registered Electronic Mail), sta per sostituire la PEC italiana nata nel 2005, anche se non è ancora stata definita una data di migrazione per i gestori.

A giugno 2022 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ed i Gestori di
Posta Elettronica Certificata italiani hanno annunciato la conclusione del processo di definizione e pubblicazione del nuovo standard ETSI EN 319 532-4 che renderà possibile ed effettiva l’interoperabilità a livello europeo dei sistemi di eDelivery, basato sull’utilizzo del protocollo di trasporto REM (Registered Electronic Mail).

Il nuovo standard ETSI definisce un’interfaccia tecnologica condivisa (CSI – Common Service Interface) in grado di consentire un dialogo sicuro tra i diversi gestori di servizi di recapito qualificato e conseguentemente lo scambio di messaggi e documenti via PEC in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Con la standardizzazione vengono certificate le identità dei possessori di PEC, ovunque essi risiedano all’interno dell’UE, e vengono garantiti l’integrità e l’inalterabilità del contenuto, la data e l’orario di invio e di ricezione dei messaggi (a differenza della mail tradizionale).

In questo modo l’italiana PEC si evolverà in un sistema di recapito elettronico certificato qualificato utilizzabile anche a livello europeo per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio, che consentirà di utilizzare le ricevute dei messaggi come prova legale
dell’invio, della ricezione e del contenuto di un messaggio anche in caso di contenzioso.

La PEC nazionale era carente della certificazione sull’identità di mittenti e destinatari, mentre rispetto alla nostra PEC il servizio europeo richiedeva la garanzia dell’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per l’identificazione del mittente.

In questo modo la PEC potrà essere utilizzata anche a livello europeo come strumento giuridicamente valido per la trasmissione di informazioni, in quanto mediante il nuovo standard consentirà di garantire certezza sulle identità dei possessori di un indirizzo di posta elettronica certificata, ovunque risiedano nella UE, sull’integrità del contenuto e su data e ora d’invio e ricezione dei messaggi.

Per questo motivo la PEC sta dunque per scomparire, immediatamente sostituita dalla cosiddetta PEC europea che è appunto la REM (Registered Electronic Mail).

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2023/2 – Autoriparatori

Scaduto il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti
per l’esercizio dell’attività di meccatronica

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si suddivide in:
– MECCATRONICA
– CARROZZERIA
– GOMMISTA
Le precedenti attività di meccanica e motoristica, e di elettrauto sono state accorpate nell’unica categoria di Meccatronica.
A seguito di tale modifica:
Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 224/2012), erano già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane sia per l’attività di meccanica e motoristica che per l’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di meccatronica.
Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 224/2012), erano già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate alla sola attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto potevano continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023.

Il Responsabile Tecnico che alla data di entrata in vigore della legge ha già compiuto 55 anni, può proseguire l’attività fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Decorso quindi il termine del 4 gennaio 2023 senza che si sia provveduto all’adeguamento prescritto, il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e questa dovrà quindi comunicare la cessazione o la sospensione della propria attività.

In assenza della comunicazione della cessazione o di sospensione dell’attività da parte dell’impresa, l’Ufficio del Registro Imprese avvierà il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica e motoristica oppure di elettrauto.

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2023/1 – istanze di cancellazione dal Registro delle Imprese

Presentazione delle istanze di cancellazione dal Registro delle Imprese. Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2023 :

  • alle società di persone: se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31dicembre 2022;
  • alle società di capitali e società cooperative: se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2022;
  • alle imprese individuali che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • alle società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • alle società cooperative che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa con data non successiva al 31 dicembre 2022;
  • alle società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023.