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Disposizioni temporanee sui criteri di redazione del bilancio

D.L. 23/2020

L’articolo 7 del decreto reca le “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, stabilendo che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, “la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

Al fine di evitare che gli effetti della crisi economica derivanti da Covid-19 possano determinare un impatto negativo anche sui criteri di valutazione delle poste del bilancio d’esercizio delle imprese che seguono le regole del Codice civile, l’articolo 7 del decreto prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può comunque essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Analoga regola, e cioè la possibilità di valutare le voci in prospettiva di continuità aziendale, si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Secondo la relazione illustrativa, queste previsioni si giustificano per la necessità di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.

Il criterio di valutazione utilizzato dall’impresa deve essere in ogni caso specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

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Disposizioni in materia di capitale sociale

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e di liquidazione dell’impresa

L’articolo 6 del D.L. 23/2020 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile”.

La norma è chiaramente tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di un numero elevato di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione delle società, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile.

Si prevede in concreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli del Codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447 (per le Spa), 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter (per le Srl) in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

Questa normativa viene disapplicata in quanto alla sua base sta il principio della sanzionabilità del fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.