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Enti del Terzo Settore

Possibile la nomina di un organo amministrativo monocratico

Anche gli enti del Terzo settore possono prevedere nel proprio assetto organizzativo un organo di amministrazione a composizione monocratica, a condizione che si tratti di una soluzione in linea con la natura dell’ente e con i rapporti intercorrenti tra organi sociali.

Questa è la soluzione prospetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Nota n. 9313 del 16 settembre 2020.

All’interno del perimetro del Terzo Settore, in linea con la struttura del Codice, possono essere individuate varie tipologie di enti, ognuna con proprie specifiche caratteristiche.

Tale struttura flessibile, oltre a consentire l’evoluzione successiva degli enti verso assetti organizzativi diversi da quelli iniziali, sembra non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti, in linea con le peculiarità di un settore estremamente vitale e mutevole sulla base del sorgere dei nuovi bisogni sociali.

In caso di Associazione in linea generale, precisa il Ministero, sarà preferibile un organo collegiale che rispecchi le peculiarità di tale forma giuridica (carattere aperto, democraticità interna).

Diversamente nelle Fondazioni potrebbe ammettersi anche la nomina di un amministratore unico, considerato che tale organo avrebbe fondamentalmente il compito di gestire il patrimonio in conformità con la volontà dei fondatori, rimanendo soggetto alla vigilanza dell’organo di controllo interno e della competente Autorità Governativa.

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