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2023/6 – Registrazione di atti per soggetti privi di codice fiscale

Nella richiesta di registrazione di atti privati non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario nel caso in cui questi non sia residente in Italia e ne sia privo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.5/E del 14 Febbraio 2023.

L’art. 6 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 605/1973 prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o, in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediate dell’atto.


Il comma 2 dello stesso articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:

  • per le persone fisiche : il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche : la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale.

Dunque, nella richiesta di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.

La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69 anziché il modello RLI.

Il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca.

Anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga) dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione.

Il pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

Queste modalità sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.

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