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Misure per il rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

D.L. 34/2020

L’articolo 38 detta misure per il “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”.

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative. L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2). Vengono previste risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione – si legge nella Relazione illustrativa – anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”.

E’ pertanto necessaria – si legge ancora nella Relazione – un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Il comma 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Tale previsione – si legge nella Relazione illustrativa – è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle start-up.

Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 7 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il comma 8 prevede la medesima detrazione d’imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative.

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