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ALBO GESTORI AMBIENTALI

Sospensione / Cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione – Indicazioni dal Comitato nazionale

Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 del Comitato Nazionale Gestori.

L’articolo 113 comma 1 lettera d) del D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo.

Pertanto per l’anno in corso – decorso il termine del 30 giugno 2020 – le Sezioni regionali, in deroga alle disposizioni di cui alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, sono tenute ad osservare la seguente tempistica :

  • devono deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificare a mezzo posta elettronica certificata all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, devono provvedere mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre, riportando il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’art. 21-bis della Legge 241/1990.
  • nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. n. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali devono provvedere a deliberare la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera f) del D.M. n. 120/2014 entro il 31 luglio e a notificare, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali dovranno provvedere mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre.

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