deposito dei libri sociali ed accesso alla consultazione
Il Ministero dello sviluppo economico ha risposto ad uno studio professionale che ha chiesto di sapere se un liquidatore di una Srl che si è dichiarato custode dei relativi libri sociali dopo la chiusura della liquidazione senza procedere al deposito presso la competente Camera di Commercio sia o meno obbligato a rendere visibili i medesimi a chiunque ne faccia richiesta.
Il Ministero con nota del 13 aprile 2021 prot. n. 106345 ricorda che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di una società cessata in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata dallo stesso Ministero come incompatibile con il vigente quadro normativo, ammettendo tuttavia che restano situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso.
In tali casi rimane ovviamente intatto il diritto da parte di un terzo interessato ad accedere alla consultazione dei libri sociali presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi, ma tali in ogni caso, da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.
Eventuali problematiche che potrebbero sorgere vanno comunque segnalate sia alla Camera di Commercio competente sia allo stesso Ministero.