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STARTUP E PMI INNOVATIVE

Le novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 – Prot. 147301 diretta alle Camere di Commercio, ha illustrato le novità introdotte dall’articolo 38 comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia, e degli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al registro delle imprese.

La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, dove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che, “la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

Per quanto di competenza, il Ministero osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione) non dà diritto alle stesse:

  • di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all’art. 18 della Legge n. 580/1993
  • di accedere alle agevolazioni fiscali, che attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 per le start-up innovative, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 per le PMI innovative, ed agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, alla data attuale in corso di conversione

Ne consegue che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, e quindi all’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art. 18 Legge 580/93 fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione.

Decorso tale termine sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.

Lo stesso comma 5 stabilisce inoltre che gli “eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi”.

La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese comporta quindi che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

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