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Modifica dell’amministratore di società di capitali che amministra una società di persone

procedure da seguire

Il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta d’iscrizione della variazione della persona fisica quale legale rappresentante di una srls che amministra una snc.

Il provvedimento è di particolare interesse, soffermandosi sul tema dell’amministrazione di una società di persone da parte di una società di capitali.

Ritiene il Giudice del Registro delle Imprese che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore : il primo può individuarsi anche con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore.

La relativa designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, è in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore, con un adempimento delle formalità pubblicitarie nel Registro delle Imprese anche della designazione del rappresentante persona fisica.

Così si è espresso l’ufficio del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto del 1° giugno 2020.

E’ ormai pacifico che può essere nominato amministratore di una società di persone anche una persona giuridica la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.

Sull’argomento era anche intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 100, sancendo che, dal punto di vista sistematico, la configurabilità di un amministratore persona giuridica di un altro ente collettivo è espressamente o implicitamente sancita nel nostro ordinamento nei confronti di diverse tipologie di enti collettivi, anche di natura societaria, quali:

  • il gruppo europeo di interesse economico (art. 5 del D.Lgs. n. 240/1991)
  • le società di persone, in virtù del combinato disposto degli artt. 2361 comma 2° C.C., e 111-duodecies disp. att. c.c.
  • la Società Europea (art. 47.1 Regolamento UE n. 2157/2001).

Una volta affermata la legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina dell’amministratore persona giuridica, va individuata la disciplina applicabile.

Secondo il Consiglio Notarile dalle norme ora citate emergono chiaramente i seguenti principi, applicabili in via analogica anche agli amministratori persone giuridiche di società di capitali e di società di persone:

  • la necessità della designazione di un rappresentante persona fisica, che esercita le funzioni di amministrazione. A tal riguardo va precisato che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore. Nello stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione debba riferirsi ad una persona appartenente all’organizzazione in senso lato dell’ente persona giuridica, rientrando cioè nel concetto degli ausiliari dell’imprenditore, attraverso i quali può essere svolta l’attività d’impresa della persona giuridica amministratore. Va altresì sottolineato che entrambe le norme citate impongono chiaramente che la designazione abbia ad oggetto una sola persona fisica e che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia liberamente modificabile da quest’ultima in qualsiasi momento, senza che ciò debba passare da una decisione o deliberazione della società amministrata.
  • L’assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell’amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore. In questo modo si evita che l’istituto dell’amministratore persona giuridica finisca col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori.
  • L’applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica, e conseguentemente l’applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali. Al riguardo si può osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di quest’ultima che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata. Di conseguenza, ai fini dell’iscrizione della nomina e della designazione, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi:
    • l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia dell’accettazione che della designazione;
    • venga prima assunta la deliberazione di nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata, e poi intervenga l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica.

Se l’amministratore persona giuridica è una società o un ente di diritto italiano, è plausibile pensare che entrambe le deliberazioni – quella dell’assemblea della società amministrata (nomina) e quella dell’organo amministrativo dell’amministratore persona giuridica (designazione della persona fisica) – siano depositate per l’iscrizione nel Registro delle imprese (anche con un’unica domanda) nelle consuete forme (ossia per estratto autentico).

Se invece l’amministratore persona giuridica è una società straniera, si deve ritenere che l’atto di designazione della persona fisica, anch’esso da depositarsi in forma di estratto autentico o di scrittura privata autenticata, debba rispettare le norme previste per l’efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o apostille, salvi i casi di diretta efficacia dell’atto notarile estero, nonchè deposito in atti di notaio ai sensi dell’art. 106 legge not.).

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