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GESTIONE RIFIUTI

chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 103 commi 1 e 2 Legge 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2020 avente oggetto “Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18” ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla validità delle iscrizioni all’Albo.

L’articolo 103 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e dunque fino al 29 ottobre 2020.

Tuttavia, precisa il Comitato, per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

  • rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni
  • prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 29 ottobre 2020
  • comunicare le variazioni dell’iscrizione

Le direttive di cui alla presente sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 4 del 23 marzo 2020.

Infine, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha disposto, in via cautelativa, di rinviare le sedute relative alle verifiche di idoneità per responsabili tecnici programmate tra il 25 febbraio 2020 e il 15 luglio 2020. Le nuove date e le modalità di partecipazione per il recupero delle verifiche verranno comunicate attraverso il sito dell’AGEST

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