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Trasferimento della Sede all’estero

La cancellazione dal Registro delle imprese non ha effetto estintivo – Ordinanza della Cassazione

La cancellazione dal Registro delle imprese di una società a seguito del suo trasferimento all’estero, non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 c.c., sicchè nell’ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente.

Si tratta dunque di un principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.16775 depositata il 6 agosto 2020, nella quale viene anche precisato che l’effetto estintivo della cancellazione del Registro delle imprese si ha solamente a seguito di una procedura di liquidazione e comunque della cessazione dell’attività d’impresa.

Non rientra dunque in tale ambito il caso in cui detta cancellazione venga effettuata per il trasferimento all’estero della sede sociale. In tale ipotesi la società rimane titolare delle obbligazioni tributarie e mantiene anche la capacità processuale.

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