imprese di facchinaggio

Rientrano nella definizione di imprese di facchinaggio :

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, facchini generici, accompagnatori di bestiame;
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative;
  • imballaggio e la gestione del ciclo logistico dei magazzini.

Le imprese di facchinaggio vengono inoltre classificate in base al volume di affari (al netto dell’IVA) realizzato in media nell’ultimo triennio. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce vengono così suddivise:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • superiore a 10 milioni di euro.

Per iniziare l’attività è necessario presentare una SCIA al Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha la sede legale e può essere esercitata in assenza del preposto alla gestione tecnica ; deve invece essere dimostrato il possesso dei requisiti di onorabilità.

Requisiti di onorabilità:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423, 31/05/1965 n. 575 e 13/09/1982 n 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge del 3/4/01 n. 142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369.

Sono tenuti al possesso dei requisiti di onorabilità:

  • il titolare dell’impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio;
  • dell’impresa;
  • tutti i soci delle S.n.c.;
  • i soci accomandatari per le S.a.s. e S.a.p.a.;
  • tutti gli amministratori per ogni tipo di società compreso le cooperative.

Costo per inizio attività di Società non artigiana : € 153,00 comprensivo di diritti e maggiorazioni per la CCIAA. Necessario il dispositivo di Firma Digitale del legale rappresentante e la SCIA. Inoltre occorre effettuare il pagamento di € 168,00 sul c/c 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma- Tasse Concessioni Governative.

Costo per ditta individuale artigiana (iscrizione) : € 220,60 comprensivo di diritti e maggiorazioni per la CCIAA. Necessario il dispositivo di Firma Digitale del titolare e la SCIA. Inoltre occorre effettuare il pagamento di € 168,00 sul c/c 8003, intestato intestato all’Ufficio del Registro di Roma- Tasse Concessioni Governative.

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